Quali sono i servizi offerti da IRM per le aziende a Torino e Pianezza?
Scopri i nostri servizi aziendali
In materia di formazione in azienda, informazione e addestramento IRM assicura la piena attuazione delle normative previste dal D.Lgs. 81/08, art. 36, 37 e da altre disposizioni di legge. Il servizio è rivolto alle aziende clienti ed è erogabile ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori, ai preposti, ai dirigenti e al datore di lavoro stesso.
I corsi hanno durata diversa a seconda della tipologia e si articolano in uno o più incontri che potranno svolgersi presso la sede aziendale del cliente o presso le aule di formazione IRM.
Durante il corso viene tenuto un regolare registro delle presenze che i partecipanti sono tenuti a compilare all’ingresso e all’uscita dall’aula. Al termine del corso verrà consegnato un attestato nominativo di frequenza previo superamento di un test che conferma l'apprendimento delle tematiche affrontate e riepilogate nella dispensa informativa.
I nostri servizi per le aziende
Nello specifico, l’Accordo Stato Regioni del 11/01/2012 suddivide le aziende in tre livelli di rischio a seconda del loro codice ATECO, in modo da differenziare le ore di formazione. IRM a seconda della tipologia si occupa di erogare i corsi RSPP per il datore di lavoro, di seguito indicati:
- Rischio basso Durata 16 ore: commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, servizi di alloggio e ristorazione, attività finanziarie e assicurative, immobiliare, attività professionali, scientifiche tecniche, servizi di informazione e comunicazione, attività artistiche, sportive, di intrattenimento, attività di servizi anche domestici;
- Rischio medio Durata 32 ore: agricoltura e pesca, trasporto e magazzinaggio, sanità e assistenza sociale, amministrazione pubblica e difesa, istruzione;
- Rischio alto Durata 48 ore: estrazione di minerali da cave e miniere, costruzioni, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica e acqua, assistenza sociale e residenziale.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che nelle aziende o unità produttive venga eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: territoriale o aziendale, il cui incarico ha la durata di 3 anni.
Nelle aziende che occupano fino a 15 addetti, il RLS rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato territorialmente per più aziende ed in tal caso l'incaricato risiederà presso l’Organismo Paritetico Territoriale e sarà a disposizione delle aziende per consultazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il RLS rappresentante della sicurezza dovrà essere eletto all’interno fra i lavoratori o nel caso sia presente all’interno delle rappresentanze sindacali. Nel caso in cui venga incaricato un dipendente all’interno dell’azienda, il datore di lavoro dovrà iscrivere la persona designata ad un corso di formazione di 32 ore al fine di ricevere una formazione adeguata a svolgere tale incarico.
Durata 32 ore, di cui:
- moduli formativi argomenti comuni a tutte le attività Durata 20 ore;
- moduli formativi argomenti specifici per attività Durata 12 ore.
IRM assicura ai dirigenti la formazione specifica e periodica adeguata ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui Art. 37 del D.Lgs. 81/08 al comma 7 e l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Il corso ha una durata di 16 ore, suddivisa in:
- modulo didattico del corso 1 -> modulo giuridico normativo
- modulo didattico del corso 2 -> modulo gestione ed organizzazione della sicurezza
- modulo didattico del corso 3 -> modulo individuazione e valutazione dei rischi
IRM assicura ai lavoratori preposti la formazione specifica di 8 ore comprensiva dei seguenti contenuti:
- modulo didattico del corso 1 -> modulo principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- modulo didattico del corso 2 -> modulo definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- modulo didattico del corso 3 -> modulo valutazione dei rischi;
- modulo didattico del corso 4 -> modulo individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modulo didattico del corso 5 -> modulo principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- modulo didattico del corso 6 -> modulo relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- modulo didattico del corso 7 -> modulo definizione e valutazione dei fattori di rischio;
- modulo didattico del corso 8 -> modulo incidenti e infortuni mancati;
- modulo didattico del corso 9 -> modulo tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- modulo didattico del corso 10 -> modulo valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- modulo didattico del corso 11 -> modulo individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modulo didattico del corso 12 -> modulo modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al lavoratore così definito sono equiparati:
- I dipendenti del comparto privato con qualsiasi tipologia contrattuale;
- I dipendenti del comparto pubblico compresi forze armate e dell’ordine;
- I lavoratori con contratto flessibile, interinale, a progetto o a collaborazione;
- Gli apprendisti, tirocinanti e stagisti;
- I prestatori d’opera e i lavoratori a domicilio;
- Gli associati in partecipazione d’utile;
- Gli studenti delle superiori o dell’università con mansioni operative;
- Gli studenti delle superiori o dell’università che operano in laboratori,
L'Accordo Stato Regioni del 11/01/2012 suddivide le aziende in tre livelli di rischio (rischio basso, rischio medio, rischio alto) a seconda del loro codice ATECO in modo da differenziare anche le ore di formazione. Esso prevede che la formazione dei lavoratori si ripartisca in due ambiti:
- la formazione generale con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività;
- la formazione specifica in relazione al rischio effettivo in azienda rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza, di cui sopra.
Il D.Lgs. 193/07 recepisce le direttive dell’Unione Europea in modo da uniformare la materia HACCP acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point o Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici), che ha come obiettivo la garanzia della sicurezza igienica e della commestibilità.
Per lavorare nell’industria alimentare la legge impone il conseguimento del certificato HACCP. Si tratta di un attestato, conseguibile attraverso la frequentazione di un corso, che dimostra il possesso delle conoscenze relative alla microbiologia, alla conservazione degli alimenti, all’igienizzazione delle strutture/attrezzature e in generale a tutti gli aspetti inerenti alla materia “igiene alimentare” nel rispetto delle leggi nazionali ed europee.
IRM eroga per le aziende vari corsi HACCP, tra cui:
- Corso base sul metodo HACCP - Corso igiene degli alimenti (Durata 4 ore);
- Corso per la conservazione sicura dei cibi - Corso igiene degli alimenti (Durata 4 ore);
- Corso conservazione lavorazione carni - Corso igiene degli alimenti (Durata 4 ore);
- Corso rintracciabilità - tracciabilità - Corso igiene degli alimenti (Durata 4 ore);
- modulo didattico del corso 4 -> modulo comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.